Lo statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

Elefante Bianco

Denominazione e logo

 Art. 1

 È costituita una associazione denominata “Elefante Bianco” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”.

L’acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è parte integrante della denominazione dell’Associazione e, pertanto, verrà utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La denominazione,  gli eventuali domini sul web ed il logo utilizzato sono creazioni intellettuali.

Il logo è descritto così: “disegno di elefante bianco con figure di bambini sullo sfondo di una carta geografica dell’Africa stilizzata; il tutto è delimitato sotto e sopra dai colori della bandiera ugandese, nero, giallo e rosso, con in evidenza le scritte Elefante Bianco e associazione o.n.l.u.s””.

Il logo dell’Associazione può essere utilizzato dai soci nell’ambito degli scopi previsti dal presente Statuto. Esso, come tutti i segni distintivi, deve avere una chiara funzione divulgativa ed assolvere alla funzione di riconoscere senza incertezze l’Associazione e le attività che ad essa fanno capo.

 Oggetto

 Art. 2

L’Associazione “Elefante Bianco”- ONLUS- non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Intende svolgere la propria attività nel settore della beneficenza, attraverso donazioni in denaro o natura a favore delle comunità indigenti nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all’Uganda, con particolare riguardo al sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in situazioni di disagio.

Nell’ambito di tale attività di beneficenza, l’associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, fisiche e familiari delle predette comunità indigenti:

  • Alleviando le condizioni di indigenza dei componenti di tali collettività attraverso donazioni in natura di generi di prima necessità (abbigliamento, alimenti, medicinali ecc.) e donazioni in denaro finalizzate al pagamento, in loco, di generi di prima necessità e rette scolastiche.
  • Contribuendo alla costituzione di strutture atte ad accogliere bambini nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive, ovvero al miglioramento delle strutture scolastiche.
  • Sostenendo la promozione di piccoli progetti nei villaggi per favorire lo sviluppo di attività economiche basate principalmente sulle tradizioni artigianali e sulle tecniche agricole e di pastorizia.

Ai fini del perseguimento del proprio obiettivo di solidarietà sociale, l’Associazione potrà effettuare le erogazioni di beneficenza (in denaro o natura), anche nei confronti di altre Associazioni aventi ad oggetto della propria attività istituzionale la beneficenza, l’assistenza sociale e sanitaria, gli aiuti umanitari a favore dei componenti delle predette comunità africane.

E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diverse dalla beneficenza a favore delle predette comunità, ad eccezione di quelle direttamente connesse all’attività istituzionale e delle attività accessorie per natura a quelle istituzionali, nell’accezione e nei limiti di quanto indicato al comma 5, dell’art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutte le attività della Associazione potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, Enti Pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

A tale scopo l’Associazione si impegna promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze e incontri.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà organizzare, occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

 Sede

 Art. 3

L’associazione ha sede in < Ceggia, via Ramedello nr. 27>

L’associazione potrà istituire altre sedi operative in territorio nazionale e non per il perseguimento dei propri scopi. Il trasferimento della sede non comporta una modifica statutaria.

 Patrimonio

 Art. 4

Il patrimonio è formato:

  1. a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
  2. b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  4. da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

 Associati

 Art. 5

 Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 Art. 6

 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

 Organi sociali

Art. 7

 Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea dei Soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Segretario

– il Tesoriere

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Assemblea

 Art. 8

Gli associati formano l’assemblea.

L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:

– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

– alla nomina del Consiglio Direttivo;

– alla nomina del Collegio dei Revisori;

– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato, anche in via telematica, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 Amministrazione

 Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera e/o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 Presidente

 Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente

 Art. 10.1

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche – giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati) la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente

 Il Segretario

 Art. 10.2

Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica nr. 3 anni, rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

  • dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  • redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e dei collegi di controllo se istituiti;
  • tenere aggiornati i registri del consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
  • attendere alla corrispondenza del Consiglio Direttivo.

 Il Tesoriere

 Art. 10.3

Il Tesoriere è colui al quale spetta di curare l’amministrazione del Consiglio Direttivo, tenere i libri contabili, nonché occuparsi delle eventuali riscossioni e dei pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

 Collegio dei revisori

 Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

 Bilancio

 Art. 12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 Art. 13

 L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 Norma di chiusura

 Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

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